PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Ambito di applicazione).

      1. I benefìci previsti dalla presente legge si applicano alla cessione, a causa di morte o per atto tra vivi, a titolo gratuito o oneroso, di un'azienda o di un ramo d'azienda, in favore dei figli dell'imprenditore cedente, di suoi familiari entro il quarto grado, o di suoi addetti e collaboratori da oltre cinque anni. Essi non si applicano alle cessioni di un diritto reale di godimento sull'azienda o sul ramo d'azienda.
      2. I benefìci di cui alla presente legge sono concessi solo se il cedente non ne ha già beneficiato, in relazione alla medesima azienda o ramo d'azienda, negli ultimi cinque anni e se ha esercitato la relativa impresa per almeno sei anni.
      3. Qualora il cedente riacquisti l'azienda o il ramo d'azienda per i quali ha ottenuto l'erogazione dei benefìci, egli è tenuto a corrispondere tutte le imposte e le tasse per le quali ha goduto dell'agevolazione, maggiorate degli interessi legali decorrenti dalla data di ottenimento dell'agevolazione sino a quella del riacquisto.

Art. 2.
(Forme della cessione).

      1. Le cessioni d'azienda di cui all'articolo 1, nel caso di imprese individuali o familiari, possono essere perfezionate tramite scrittura privata anche in deroga all'articolo 2556 del codice civile.
      2. Sono fatte salve le forme previste per la cessione dei singoli beni che compongono l'azienda.

 

Pag. 4


Art. 3.
(Diritti camerali).

      1. Le iscrizioni e le variazioni nel registro delle imprese necessarie per le cessioni d'azienda di cui all'articolo 1 sono esenti dal pagamento dei diritti di segreteria previsti dall'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
      2. I benefìci di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro tre mesi dalla medesima data, il Ministro dello sviluppo economico apporta le modificazioni conseguenti a quanto disposto dal citato comma 1 ai decreti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Art. 4.
(Imposta di bollo).

      1. Gli atti e le istanze relativi alle cessioni d'azienda di cui all'articolo 1 sono esenti dall'imposta di bollo.

Art. 5.
(Imposta sul reddito delle persone fisiche).

      1. Le cessioni d'azienda di cui all'articolo 1 non danno luogo a plusvalenze né a minusvalenze ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      2. Qualora la cessione d'azienda di cui all'articolo 1 abbia come corrispettivo la costituzione di una rendita o di un vitalizio, gli stessi concorrono per intero a formare il reddito imponibile del loro beneficiario.

 

Pag. 5


Art. 6.
(Imposta di registro).

      1. Gli atti relativi alle cessioni d'azienda di cui all'articolo 1, compresi quelli di cui all'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, non sono soggetti all'imposta di registro.

Art. 7.
(Imposte ipotecaria e catastale).

      1. Le cessioni d'azienda di cui all'articolo 1 non sono soggette alle imposte ipotecaria e catastale ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni.

Art. 8.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.